Art. 189. La Ragioneria generale e' alla immediata dipendenza del ministro del tesoro; le sue attribuzioni sono specialmente le seguenti: a) tenere in evidenza nelle sue scritture generali: 1° i conti riassuntivi delle entrate e delle spese dello Stato, in relazione tanto ai capitoli del bilancio, quanto ai vari servizi e alla responsabilita' di ciascuna Amministrazione; 2° i conti riassuntivi del patrimonio dello Stato e delle variazioni che avvengono nella consistenza di esso, sia per effetto della gestione del bilancio, sia per qualunque altra causa; b) esercitare una continua vigilanza su tutte le ragionerie dei Ministeri e delle Amministrazioni centrali e provinciali, perche' le loro scritture sieno tenute con esattezza, al corrente ed in corrispondenza con quelle della Ragioneria generale medesima; c) compilare i progetti del bilancio annuale di previsione, della legge di assestamento del bilancio dell'esercizio in corso, del rendiconto generale consuntivo della amministrazione dello Stato, delle leggi di spese nuove o maggiori pei Ministeri delle finanze e del tesoro, tener conto di simili progetti di legge per tutti gli altri Ministeri, e formulare altresi' i disegni di legge per convalidamento dei decreti di prelevazione di somme dai fondi di riserva; d) preparare le situazioni finanziarie e tutte le dimostrazioni e i documenti che al ministro del tesoro possono occorrere, sia per l'annuale esposizione finanziaria, sia per qualunque altro scopo.