(Regolamento-art. 189)
 
                              Art. 189. 
 
  La Ragioneria generale e' alla immediata  dipendenza  del  ministro
del tesoro; le sue attribuzioni sono specialmente le seguenti: 
 
    a) tenere in evidenza nelle sue scritture generali: 
 
    1° i conti riassuntivi delle entrate e delle spese  dello  Stato,
in relazione tanto ai capitoli del bilancio, quanto ai vari servizi e
alla responsabilita' di ciascuna Amministrazione; 
 
    2° i  conti  riassuntivi  del  patrimonio  dello  Stato  e  delle
variazioni che avvengono nella consistenza di esso, sia  per  effetto
della gestione del bilancio, sia per qualunque altra causa; 
 
    b) esercitare una continua vigilanza su tutte le  ragionerie  dei
Ministeri e delle Amministrazioni centrali e provinciali, perche'  le
loro  scritture  sieno  tenute  con  esattezza,  al  corrente  ed  in
corrispondenza con quelle della Ragioneria generale medesima; 
 
    c) compilare i progetti del bilancio annuale di previsione, della
legge di assestamento  del  bilancio  dell'esercizio  in  corso,  del
rendiconto generale consuntivo  della  amministrazione  dello  Stato,
delle leggi di spese nuove o maggiori pei Ministeri delle  finanze  e
del tesoro, tener conto di simili progetti di  legge  per  tutti  gli
altri  Ministeri,  e  formulare  altresi'  i  disegni  di  legge  per
convalidamento dei decreti di prelevazione  di  somme  dai  fondi  di
riserva; 
 
    d) preparare le situazioni finanziarie e tutte le dimostrazioni e
i documenti che al ministro del tesoro  possono  occorrere,  sia  per
l'annuale esposizione finanziaria, sia per qualunque altro scopo.