(Regolamento-art. 190)
 
                              Art. 190. 
 
  Il ragioniere generale propone alla approvazione del  ministro  del
tesoro: 
 
    a) la specie e la forma delle scritture che debbono essere tenute
nelle Ragionerie dei Ministeri, delle Amministrazioni centrali, degli
uffici provinciali e compartimentali e negli uffici esecutivi; 
 
    b) i provvedimenti che in materia di contabilita' possono  essere
necessari, sia per soddisfare a speciali esigenze  di  servizio,  sia
per modificare e migliorare quelle pratiche  e  quei  metodi  che  la
esperienza abbia dimostrato difettosi o complicati; 
 
    c) i regolamenti e  le  istruzioni  continuative  in  materia  di
contabilita', e le varianti e riforme da  introdursi  in  quelli  che
sono in vigore; 
 
    d) le istruzioni per stabilire la specie e la forma dei documenti
e delle comunicazioni che le Ragionerie  ministeriali,  quelle  delle
Amministrazioni  centrali  e  quelle  degli  uffizi   provinciali   e
compartimentali debbono periodicamente  trasmettere  alla  Ragioneria
generale  per  eseguire  le  scritture  generali   riassuntive,   per
esercitare il riscontro contabile di tutta la gestione finanziaria, e
per compiere tutti quegli altri  incarichi  ad  essa  affidati  dalle
leggi e dal presente regolamento.