Art. 190. Il ragioniere generale propone alla approvazione del ministro del tesoro: a) la specie e la forma delle scritture che debbono essere tenute nelle Ragionerie dei Ministeri, delle Amministrazioni centrali, degli uffici provinciali e compartimentali e negli uffici esecutivi; b) i provvedimenti che in materia di contabilita' possono essere necessari, sia per soddisfare a speciali esigenze di servizio, sia per modificare e migliorare quelle pratiche e quei metodi che la esperienza abbia dimostrato difettosi o complicati; c) i regolamenti e le istruzioni continuative in materia di contabilita', e le varianti e riforme da introdursi in quelli che sono in vigore; d) le istruzioni per stabilire la specie e la forma dei documenti e delle comunicazioni che le Ragionerie ministeriali, quelle delle Amministrazioni centrali e quelle degli uffizi provinciali e compartimentali debbono periodicamente trasmettere alla Ragioneria generale per eseguire le scritture generali riassuntive, per esercitare il riscontro contabile di tutta la gestione finanziaria, e per compiere tutti quegli altri incarichi ad essa affidati dalle leggi e dal presente regolamento.