Art. 191. Spetta al ragioniere generale dello Stato: a) di studiare i quesiti che possono presentarsi nell'applicazione della legge, del regolamento o di qualsiasi altra disposizione concernente la contabilita', e di proporre al ministro del tesoro le risoluzioni di sua competenza, sentiti previamente, ove occorra, la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato; b) di dar parere sulle proposte di regolamento e di istruzioni sui servizi contabili, ed anche su quelli amministrativi quando contengano disposizioni che possono influire sugli ordinamenti contabili dello Stato; c) di predisporre gli atti occorrenti per le nomine dei capi ragionieri presso le Amministrazioni centrali, che a senso dell'articolo 21 della legge debbono essere proposte dal ministro del tesoro, e di dare anche il suo parere per le nomine dei primi ragionieri delle Intendenze di finanza.