(Regolamento-art. 191)
 
                              Art. 191. 
 
  Spetta al ragioniere generale dello Stato: 
 
    a)   di   studiare   i   quesiti    che    possono    presentarsi
nell'applicazione della legge, del regolamento o di  qualsiasi  altra
disposizione concernente la contabilita', e di proporre  al  ministro
del tesoro le risoluzioni di sua competenza, sentiti previamente, ove
occorra, la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato; 
 
    b) di dar parere sulle proposte di regolamento  e  di  istruzioni
sui servizi contabili,  ed  anche  su  quelli  amministrativi  quando
contengano  disposizioni  che  possono  influire  sugli   ordinamenti
contabili dello Stato; 
 
    c) di predisporre gli atti occorrenti  per  le  nomine  dei  capi
ragionieri  presso  le  Amministrazioni   centrali,   che   a   senso
dell'articolo 21 della legge debbono essere proposte dal ministro del
tesoro, e di dare anche  il  suo  parere  per  le  nomine  dei  primi
ragionieri delle Intendenze di finanza.