Art. 192. La vigilanza di cui alla lettera b) del precedente articolo 189 puo' dal ragioniere generale esercitarsi sia personalmente, sia per mezzo dell'ispettore generale, degli ispettori centrali della ragioneria generale, o di altri funzionari da lui delegati a rappresentarlo. Il ragioniere generale ha facolta', ogni qual volta lo creda opportuno, di chiamare a se' i capi ragionieri, chiedere ad essi gli schiarimenti e le notizie che gli occorrono, e dar loro quelle istruzioni verbali e scritte che reputera' necessarie pel migliore andamento del servizio. Quando le istruzioni possano interessare il servizio amministrativo dei Ministeri o delle Amministrazioni centrali, il ragioniere generale ne riferisce al ministro del tesoro, per gli opportuni provvedimenti.