(Regolamento-art. 192)
 
                              Art. 192. 
 
  La vigilanza di cui alla lettera b)  del  precedente  articolo  189
puo' dal ragioniere generale esercitarsi sia personalmente,  sia  per
mezzo  dell'ispettore  generale,  degli  ispettori   centrali   della
ragioneria  generale,  o  di  altri  funzionari  da  lui  delegati  a
rappresentarlo. 
 
  Il ragioniere generale  ha  facolta',  ogni  qual  volta  lo  creda
opportuno, di chiamare a se' i capi ragionieri, chiedere ad essi  gli
schiarimenti e le notizie  che  gli  occorrono,  e  dar  loro  quelle
istruzioni verbali e scritte che reputera'  necessarie  pel  migliore
andamento del servizio. 
 
  Quando le istruzioni possano interessare il servizio amministrativo
dei  Ministeri  o  delle  Amministrazioni  centrali,  il   ragioniere
generale ne riferisce al  ministro  del  tesoro,  per  gli  opportuni
provvedimenti.