Art. 193. Il Consiglio dei ragionieri dello Stato istituito coi reali decreti 8 ottobre 1870, n. 5927, e 21 giugno 1876, n. 3182, puo' essere consultato su tutte le questioni di cui si e' parlato negli articoli 190 e 191. Il parere del Consiglio dei ragionieri e' puramente consultivo. Questo parere deve essere unito alle proposte che il ragioniere generale sottopone alla approvazione del ministro del tesoro.