(Regolamento-art. 193)
 
                              Art. 193. 
 
  Il Consiglio dei ragionieri dello Stato istituito coi reali decreti
8 ottobre 1870, n. 5927, e 21  giugno  1876,  n.  3182,  puo'  essere
consultato su tutte le questioni di cui si e' parlato negli  articoli
190 e 191. 
 
  Il parere del Consiglio dei ragionieri e' puramente consultivo. 
 
  Questo parere deve essere unito alle  proposte  che  il  ragioniere
generale sottopone alla approvazione del ministro del tesoro.