Articolo 128
Verifica delle contestazioni
128.1 Il GME comunica all'operatore interessato l'esito della
verifica delle contestazioni di cui alla presente sezione entro le
ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento
della contestazione.
128.2 Qualora una contestazione di cui alla presente sezione sia
accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione
risulta essere stata viziata da errore od omissione imputabile al
GME, il GME stesso riconosce all'operatore interessato un importo a
titolo di indennizzo pari ad un massimo di diecimila euro.
128.3 L'accettazione dell'importo riconosciuto dal GME, a titolo di
indennizzo, ai sensi del precedente comma 128.2 comporta la rinuncia,
da parte dell'operatore, ai rimedi di risoluzione delle controversie
previsti al successivo Capo III del presente Titolo.
128.4 Il limite previsto al precedente comma 128.2, si applica, con
riferimento alle contestazioni ivi indicate ed alle eventuali
controversie da queste derivanti, anche alle determinazioni del
Collegio dei Probiviri di cui al successivo Articolo 131, ed a quelle
in esito alle procedure di arbitrato di cui al successivo Capo III.
128.5 Nel caso in cui una contestazione di cui ai precedenti Articolo
126 e Articolo 127 sia accolta, il GME provvede alle conseguenti
rettifiche.
128.6 L'accoglimento di una contestazione non comporta la modifica
dell'esito della sessione di mercato a cui essa si riferisce.