(Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 48)
                              Art. 48. 
 
    Qualora  si  verifichino  situazioni  particolari   che   possano
compromettere l'attivita' dell'Aero Club d'Italia, la Presidenza  del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle  Infrastrutture
e dei Trasporti, di concerto con il Ministro  della  Difesa,  con  il
Ministro dell'Interno e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze
puo' disporre lo scioglimento degli organi dell'Ente  medesimo  e  la
nomina di un Commissario Straordinario. 
    Il Commissario Straordinario esercita i poteri di amministrazione
ordinaria e  straordinaria  degli  organi  statutari  e  provvede  al
riordinamento  dell'Aero   Club   d'Italia   nei   casi   determinati
previamente dalla legge. 
    Il Commissario Straordinario procede, entro i termini fissati dal
suddetto provvedimento governativo, alle nuove elezioni delle cariche
sociali, al fine di ripristinare la gestione ordinaria. 
    Per quanto non espressamente previsto nel  presente  Statuto,  si
applicano le norme vigenti in materia e, in particolare, la legge  29
maggio 1954, n. 340.