(Allegato-art. 62)
 
                              Art. 62. 
 
                            (Definizioni) 
 
  1. Ai fini del presente Titolo si intendono per: 
 
  a)   "intermediari   che   realizzano   strumenti   finanziari"   o
"intermediari produttori": gli intermediari che  creano,  sviluppano,
emettono e/o  concepiscono  strumenti  finanziari  o  che  forniscono
consulenza  agli  emittenti  societari  nell'espletamento   di   tali
attivita'; 
 
  b)  "intermediari  che  distribuiscono  strumenti   finanziari"   o
"intermediari  distributori":  gli   intermediari   che   offrono   o
raccomandano strumenti finanziari ai clienti.