(Allegato-Dichiarazioni)
                    Dichiarazione congiunta n. 1 
 
    In relazione a quanto previsto dall'art. 54 ,comma 2, lettera  d)
(Integrazione ai criteri per la mobilita' volontaria dei  dirigenti),
le parti si danno reciprocamente atto che la mobilita' volontaria non
comporta l'assoggettamento ad un ulteriore periodo di prova. 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 2 
 
    In relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma  10  (Ferie  e
recupero festivita' soppresse), le parti si danno reciprocamente atto
che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all'art.
5, comma 8, del decreto-legge 95 convertito nella legge 135 del  2012
(MEF-Dip. Ragioneria generale Stato prot. 77389 del 14 settembre 2012
e prot. 94806 del 9 novembre 2012  -  Dip.  funzione  pubblica  prot.
32937 del 6 agosto 2012 e prot. 40033 dell'8 ottobre 2012),  all'atto
della cessazione del servizio le ferie non fruite sono  monetizzabili
solo nei casi in cui l'impossibilita' di fruire delle  ferie  non  e'
imputabile o riconducibile al dirigente. 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 3 
 
    Con  riferimento  all'art.  72,  comma  8,  lettera  b)   (Codice
disciplinare),  le  parti,  in  considerazione   della   gravita'   e
reiterazione di aggressioni a personale sanitario, ritengono non piu'
tollerabile tale situazione e ritengono non ulteriormente differibile
l'attivazione da parte delle autorita' competenti e delle aziende  ed
enti del S.S.N. di iniziative concrete di contrasto al fine  di  dare
serenita'  al  difficile  compito  degli  operatori  e  di  garantire
l'operativita' del servizio. 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 4 
 
    Le parti, nella redazione delle  norme  contrattuali  in  materia
disciplinare,  hanno  ritenuto  utile,  per   favorire   la   massima
conoscenza e chiarezza, fra i dirigenti, di  una  cosi'  rilevante  e
delicata materia, inserire vari riferimenti alle norme di legge. Tali
riferimenti,   avendo   finalita'    meramente    ricognitive,    non
costituiscono interventi contrattuali innovativi o modificativi sulle
prescrizioni di legge. 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 5 
 
    Al fine di incentivare l'adozione di misure  per  la  prevenzione
delle  molestie  sessuali  e  per  la  tutela  della  dignita'  delle
lavoratrici e dei lavoratori, le parti auspicano l'adozione, da parte
degli  enti,  di  codici  di  comportamento  relativi  alle  molestie
sessuali nei luoghi di lavoro, tenendo anche conto delle  indicazioni
gia' fornite con il codice tipo in materia, allegato al C.C.N.L.  del
10 febbraio 2004 Area IV e III con riferimento  alla  sola  dirigenza
sanitaria  e  delle  professioni  sanitarie  (Art.  43   «Codice   di
comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro»). 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 6 
 
    Con riferimento all'art. 20, comma 1, (Affidamento e revoca degli
incarichi di direzione di struttura complessa - Criteri e procedure),
le  parti  auspicano  che  ci  sia  un  intervento   legislativo   di
definizione delle procedure e dei  requisiti  di  conferimento  degli
incarichi di direzione di  struttura  complessa  ai  dirigenti  delle
professioni sanitarie di cui all'art. 6 della legge 251 del 10 agosto
2000. 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 7 
 
    Con riferimento all'art.  89  (Indennita'  di  esclusivita'),  le
parti  auspicano  che  si  concluda  il  percorso  normativo  atto  a
garantire la possibilita' di opzione tra  rapporto  esclusivo  o  non
esclusivo  per  la  dirigenza  delle  professioni  sanitarie  di  cui
all'art. 6 della legge 251 del 10 agosto 2000. 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 8 
 
    Con  riferimento  al  sistema  di  verifica  e  valutazione   dei
dirigenti, le parti si danno reciprocamente atto della necessita'  di
rivedere  alcuni  aspetti  della  disciplina  della  valutazione   in
particolare per quanto attiene gli effetti della valutazione negativa
dei risultati da parte dell'Organismo indipendente di valutazione. 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 9 
 
    Le  parti  si  danno  reciprocamente  atto  che  l'attivita'   di
assistenza  alle  popolazioni  detenute  costituisce  una   rilevante
criticita'  con  pesanti  ricadute  in  termini  di  complessita'   e
responsabilita'  professionali  per  il   personale.   In   sede   di
trattazione delle materie previste  dal  titolo  II  sulle  relazioni
sindacali, saranno  pertanto  valutate  le  peculiari  condizioni  di
lavoro  dei  dirigenti   che   operano   nelle   predette   strutture
penitenziarie. 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 10 
 
    In analogia a quanto previsto per il comparto Sanita',  le  parti
sono concordi nel ritenere che il prossimo rinnovo contrattuale debba
affrontare la questione del riconoscimento, al  personale  che  opera
presso i SERD, di un'indennita' correlata  all'obiettivo  disagio  di
tali attivita'. 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 11 
 
    Le parti esprimono l'auspicio che, attraverso  futuri  interventi
normativi, possa essere risolto il problema  del  riconoscimento,  al
personale medico in attivita' di soccorso mediante elicottero, di una
indennita' di rischio volo, correlata all'obiettivo disagio  di  tale
attivita'. 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 12 
 
    Le parti esprimono l'auspicio che attraverso interventi normativi
o in  sede  di  contrattazione  collettiva  nazionale,  per  tutti  i
comparti interessati dal fenomeno delle aggressioni  e  intimidazioni
del personale, in particolare quello del Servizio sanitario nazionale
che svolge compiti istituzionali e di servizio al di fuori  o  dentro
le strutture sanitarie, si  provveda  in  primo  luogo  ad  opportuni
sistemi di protezione preventiva e, ove occorra, al patrocinio legale
da parte dell'azienda. 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 13 
 
    Le parti ritengono opportuno effettuare un approfondimento  sulla
possibilita'  di  includere  la  retribuzione  di   posizione   parte
variabile nella base di calcolo utile ai fini dell'indennita'  premio
di servizio.