(Allegato-art. 96)
                              Art. 96. 
 
                   Disapplicazioni e norme finali 
 
    1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1,  comma  11,  dalla
data di entrata in  vigore  del  presente  CCNL,  relativamente  alla
disciplina della presente sezione: 
      A)  sono  confermate,  in  particolare,   le   seguenti   norme
previgente dell'Area III riferita alla sola  dirigenza  professionale
tecnica e amministrativa: 
        art. 63, comma 5 del CCNL 08/06/2000 I biennio economico; 
        art. 44 del CCNL 5 dicembre 1996 I biennio economico; 
      B)  sono  disapplicate,  in  particolare,  le  seguenti   norme
previgenti dell'Area III riferite alla sola  dirigenza  professionale
tecnica e amministrativa: 
        artt. 13 del CCNL dell'8 giugno 2000 I biennio economico, 10,
comma 1 del CCNL del 3 novembre 2005, 24, comma  6  del  CCNL  del  3
novembre 2005, 10, comma 5 del CCNL del 17 ottobre 2008 (Il contratto
individuale di lavoro); 
        art. 21 del CCNL del 10  febbraio  2004  (Ricostituzione  del
rapporto di lavoro); 
        art. 6 del CCNL del 17 ottobre 2008 (Sistema degli  incarichi
e sviluppo professionale); 
        art. 11 del CCNL dell'8 giugno  2000  II  biennio  economico,
nonche'  art. 16, comma 5 del CCNL  del  6  maggio  2010  integrativo
(Disposizioni particolari); 
        art. 27 del CCNL dell'8 giugno  2000,  I  biennio  economico,
come modificato dall'art. 4 del CCNL del 6 maggio 2010, ad esclusione
del comma 12 (Tipologie d'incarico); 
        art. 28 del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico,  articolo
24, comma 9 del CCNL 3 novembre 2005, art. 10 del CCNL del 17 ottobre
2008, articolo 4, comma 2 del CCNL del 6 maggio 2010  (Affidamento  e
revoca degli incarichi dirigenziali - Criteri e procedure); 
        art. 29 del CCNL dell'8 giugno 2000 I biennio economico, come
integrato dall'art. 10, comma 3 CCNL 17 ottobre 2008 e dall'art.  24,
comma 9, del CCNL del 3 novembre 2005  (Affidamento  e  revoca  degli
incarichi di direzione di struttura complessa); 
        art. 18 del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico e articolo
11,  comma  1,  lett.  a)  e  lett.  b)  del  CCNL  3  novembre  2005
(Sostituzioni); 
        art.   37, comma  5, del CCNL del 10 febbraio 2004  dell'area
III con riferimento alla sola dirigenza PTA (Clausole integrative  ed
interpretative dei CCNL 8 giugno 2000); 
        art. 40 CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico, ad  eccezione
dei commi 9 e 12, art.  24 commi 11, 12, 13 CCNL 3 novembre 2005; 
        art. 54 CCNL 5 dicembre 1996 I biennio economico. art. 5 e  9
CCNL 5 dicembre 1996, II biennio economico, articolo 1, comma 1 primo
alinea CCNL 4 marzo 1997 e articolo 4, comma  3  CCNL  integrativo  6
maggio 2010 (Incarichi di direzione di  struttura:  determinazione  e
attribuzione della retribuzione di posizione dei dirigenti dei  ruoli
professionale, tecnico, amministrativo e dei  dirigenti  di  I  e  II
livello del ruolo sanitario);  
        art. 55 CCNL 5 dicembre 1996 I biennio economico; 
        art. 11 del CCNL del 17 ottobre 2008 (Obiettivi); 
        art.  12  del  CCNL  del  17  ottobre  2008  (Principi  della
valutazione); 
        art. 13  del  CCNL  del  17  ottobre  2008  (Procedure  della
valutazione); 
        art.  25  del  CCNL  del  3  novembre  2005  (La  verifica  e
valutazione dei dirigenti); 
        art. 26 del CCNL  del  3  novembre  2005  (Organismi  per  la
verifica  e  valutazione  dei  risultati  e   delle   attivita'   dei
dirigenti); 
        art. 27 del CCNL del 3 novembre 2005  (Modalita'  ed  effetti
della valutazione positiva dei risultati raggiunti); 
        art. 28 del CCNL del 3 novembre 2005  (Modalita'  ed  effetti
della valutazione positiva delle attivita' professionali svolte e dei
risultati raggiunti); 
        art.  29  del  CCNL  del  3  novembre  2005  (La  valutazione
negativa); 
        art.  31  del  CCNL  del  3  novembre  2005  (Effetti   della
valutazione negativa  delle  attivita'  professionali  svolte  e  dei
risultati raggiunti sugli incarichi ed altri istituti); 
        art. 32 del CCNL  del  3  novembre  2005  (Norma  finale  del
sistema di valutazione); 
        allegato 5 del CCNL del  3  novembre  2005  (Procedimento  di
valutazione); 
        art. 25 del CCNL  dell'8  giugno  2000  I  biennio  economico
(Patrocinio legale); 
        art. 21, commi 1, 2, 3, 4 e 6 del CCNL del  3  novembre  2005
(Copertura assicurativa), e art. 18, commi 1, 3 e 4 del CCNL del  17.
10.2008 (Copertura assicurativa e tutela legale); 
        art. 60 del CCNL  dell'8  giugno  2000  I  biennio  economico
(Attivita' non rientranti nella libera professione intramuraria); 
        art. 62 del CCNL  dell'8  giugno  2000  I  biennio  economico
(Attivita'   dei   dirigenti   dei    ruoli    professione    tecnico
amministrativo); 
        art. 17 del CCNL 3 novembre 2005, come  modificato  dall'art.
16, comma 6 CCNL 6 maggio 2010. 
    2. Dalla data di entrata in vigore del  presente  CCNL  la  nuova
disciplina sul trattamento economico accessorio dei dirigenti di  cui
al presente titolo, sostituisce  integralmente  tutte  le  previgenti
discipline in materia che  devono  pertanto  ritenersi  disapplicate,
fatte salve quelle espressamente richiamate. 
    3. I dirigenti di cui alla presente sezione  che,  alla  data  di
sottoscrizione della Ipotesi  di  contratto,  svolgevano  la  propria
prestazione  lavorativa  in  regime  di   impegno   ridotto   possono
continuare a  rendere  la  propria  prestazione  lavorativa  in  tale
regime. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, ai suddetti dirigenti
continuano ad applicarsi le previgenti  disposizioni  in  materia  di
impegno ridotto, ivi incluso il trattamento economico, fino alla data
del  loro  rientro  a  tempo   pieno.   Resta   ferma   la   generale
disapplicazione, per tutti  gli  altri  dirigenti,  delle  previgenti
disposizioni in materia di regime di impegno ridotto  dalla  data  di
entrata in vigore del presente CCNL. 
    4. Ai dirigenti di cui al comma 3, analogamente a quanto previsto
per tutti gli  altri  dirigenti  della  presente  sezione,  non  sono
corrisposti i compensi  per  lavoro  straordinario  o  supplementare.
Dell'eventuale maggiore impegno lavorativo agli stessi  richiesto  si
puo' tenere conto in  sede  di  attribuzione  della  retribuzione  di
risultato.