Art. 102.
Fondo incarichi, progressioni economiche e indennita' professionali
1. A decorrere dall'annualita' 2023, e' istituito il nuovo «Fondo
incarichi, progressioni economiche e indennita' professionali»,
costituito, in prima applicazione, con le risorse indicate al comma
2.
2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1 confluiscono, in un unico
importo, nei valori consolidatisi nell'anno 2022, come certificati
dal collegio dei revisori, le seguenti risorse:
a) risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e
incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21 maggio 2018 destinate alle
indennita' di incarico nonche' all'indennita' di coordinamento - gia'
ad esaurimento - di cui al capo II, titolo III del CCNL comparto
Sanita' sottoscritto il 21 maggio
b) risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e
incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21 maggio 2018 destinate ai
trattamenti accessori che cessano di essere corrisposti ai sensi
dell'art. 32, comma 5, secondo alinea (Trattamento economico degli
incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti
della salute e dei funzionari) a seguito della trasposizione dei
precedenti incarichi nel nuovo sistema degli incarichi ai sensi
dell'art. 36 (Trasposizione degli incarichi gia' assegnati nel nuovo
sistema degli incarichi);
c) risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e
incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21 maggio 2018 destinate alla
corresponsione dell'indennita' di qualificazione professionale e
delle indennita' professionali specifiche;
d) risorse del precedente Fondo premialita' e fasce di cui
all'art. 81 del CCNL 21 maggio 2018 a copertura dei differenziali di
professionalita' attribuiti ai sensi dell'art. 99, comma 3, lettera
b) (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di
classificazione professionale) mediante consolidamento delle fasce
retributive gia' maturate dal personale al momento della
trasposizione al nuovo sistema di classificazione professionale;
e) risorse, gia' a carico del bilancio, corrispondenti alle
differenze tabellari tra D e Ds, a ulteriore copertura dei
differenziali di professionalita' di cui alla lettera d).
3. L'importo di cui al comma 1 e' stabilmente incrementato:
a) degli importi annuali della RIA non piu' corrisposta al
personale cessato dal servizio, a decorrere dall'anno successivo a
quello di cessazione;
b) degli importi annuali delle risorse del Fondo premialita' e
condizioni di lavoro di cui all'art. 103 destinate a eventuali
trattamenti accessori che cessano di essere corrisposti ai sensi
dell'art. 32, comma 5, secondo alinea (Trattamento economico degli
incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti
della salute e dei funzionari) a seguito dell'applicazione del capo
III del titolo III del presente CCNL;
c) delle risorse che saranno eventualmente determinate in
applicazione dell'articolo 39, commi 4, lettera b) e 8 del CCNL 7
aprile 1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive,
delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennita'
di qualificazione professionale e dell'indennita' professionale
specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello
regionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) e c) (Confronto
regionale), evitandosi a tal fine ogni duplicazione di risorse
rispetto a quanto destinato al Fondo premialita' e condizioni di
lavoro ai sensi dell'art. 103, comma 3;
d) della riduzione del Fondo premialita' e condizioni e di
lavoro operata ai sensi dell'art. 103, comma 12.
4. L'alimentazione del Fondo di cui al presente articolo con le
risorse di cui al comma 3 e del Fondo premialita' e condizioni di
lavoro con le risorse di cui all'art. 103, commi 3 e 5, deve comunque
avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del
decreto legislativo n. 75/2017, tenendo conto di quanto previsto
dall'art. 11, comma 1 del decreto-legge n. 35/2019.
5. Le disponibilita' del presente Fondo sono ulteriormente
incrementabili ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge n. 234 del
30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) e con la decorrenza ivi
indicata, di un importo, su base annua, non superiore a euro 145,53
pro capite, applicato alle unita' di personale destinatarie del
presente CCNL in servizio al 31 dicembre 2018, a valere su risorse
appositamente stanziate a carico dei bilanci delle aziende o degli
enti. Le risorse di cui al presente comma sono destinate alla
remunerazione degli incarichi di cui al titolo III - Capo III
(Sistema degli incarichi).
6. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono
annualmente destinate:
a) alle indennita' correlate agli incarichi di cui al titolo
III - Capo III garantendo comunque la copertura degli incarichi gia'
attribuiti in fase di trasposizione al nuovo sistema degli incarichi,
secondo la disciplina di cui all'art. 36;
b) ai differenziali economici di professionalita' di cui
all'art. 19;
c) agli assegni ad personam attribuiti nel caso di passaggio di
area o di assegnazione a mansioni inferiori per inidoneita'
psico-fisica, a seguito dell'applicazione dell'art. 23 (Disposizioni
particolari sulla conservazione del trattamento economico in
godimento) e dell'art. 37 (Norma sul personale trasferito alle Arpa).
d) alla indennita' di coordinamento, gia' ad esaurimento,
prevista dall'art. 21, commi 1 e 2, del CCNL del 21 maggio 2018;
e) all'indennita' di qualificazione professionale di cui
all'art. 99, comma 3, lettera c);
f) alla indennita' professionale specifica di cui all'art. 108.
7. Eventuali residui del presente Fondo alimentano il Fondo
premialita' e condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 103, comma 10.