Art. 102. Fondo incarichi, progressioni economiche e indennita' professionali 1. A decorrere dall'annualita' 2023, e' istituito il nuovo «Fondo incarichi, progressioni economiche e indennita' professionali», costituito, in prima applicazione, con le risorse indicate al comma 2. 2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1 confluiscono, in un unico importo, nei valori consolidatisi nell'anno 2022, come certificati dal collegio dei revisori, le seguenti risorse: a) risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21 maggio 2018 destinate alle indennita' di incarico nonche' all'indennita' di coordinamento - gia' ad esaurimento - di cui al capo II, titolo III del CCNL comparto Sanita' sottoscritto il 21 maggio b) risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21 maggio 2018 destinate ai trattamenti accessori che cessano di essere corrisposti ai sensi dell'art. 32, comma 5, secondo alinea (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) a seguito della trasposizione dei precedenti incarichi nel nuovo sistema degli incarichi ai sensi dell'art. 36 (Trasposizione degli incarichi gia' assegnati nel nuovo sistema degli incarichi); c) risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21 maggio 2018 destinate alla corresponsione dell'indennita' di qualificazione professionale e delle indennita' professionali specifiche; d) risorse del precedente Fondo premialita' e fasce di cui all'art. 81 del CCNL 21 maggio 2018 a copertura dei differenziali di professionalita' attribuiti ai sensi dell'art. 99, comma 3, lettera b) (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) mediante consolidamento delle fasce retributive gia' maturate dal personale al momento della trasposizione al nuovo sistema di classificazione professionale; e) risorse, gia' a carico del bilancio, corrispondenti alle differenze tabellari tra D e Ds, a ulteriore copertura dei differenziali di professionalita' di cui alla lettera d). 3. L'importo di cui al comma 1 e' stabilmente incrementato: a) degli importi annuali della RIA non piu' corrisposta al personale cessato dal servizio, a decorrere dall'anno successivo a quello di cessazione; b) degli importi annuali delle risorse del Fondo premialita' e condizioni di lavoro di cui all'art. 103 destinate a eventuali trattamenti accessori che cessano di essere corrisposti ai sensi dell'art. 32, comma 5, secondo alinea (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) a seguito dell'applicazione del capo III del titolo III del presente CCNL; c) delle risorse che saranno eventualmente determinate in applicazione dell'articolo 39, commi 4, lettera b) e 8 del CCNL 7 aprile 1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennita' di qualificazione professionale e dell'indennita' professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) e c) (Confronto regionale), evitandosi a tal fine ogni duplicazione di risorse rispetto a quanto destinato al Fondo premialita' e condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 103, comma 3; d) della riduzione del Fondo premialita' e condizioni e di lavoro operata ai sensi dell'art. 103, comma 12. 4. L'alimentazione del Fondo di cui al presente articolo con le risorse di cui al comma 3 e del Fondo premialita' e condizioni di lavoro con le risorse di cui all'art. 103, commi 3 e 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 11, comma 1 del decreto-legge n. 35/2019. 5. Le disponibilita' del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) e con la decorrenza ivi indicata, di un importo, su base annua, non superiore a euro 145,53 pro capite, applicato alle unita' di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31 dicembre 2018, a valere su risorse appositamente stanziate a carico dei bilanci delle aziende o degli enti. Le risorse di cui al presente comma sono destinate alla remunerazione degli incarichi di cui al titolo III - Capo III (Sistema degli incarichi). 6. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente destinate: a) alle indennita' correlate agli incarichi di cui al titolo III - Capo III garantendo comunque la copertura degli incarichi gia' attribuiti in fase di trasposizione al nuovo sistema degli incarichi, secondo la disciplina di cui all'art. 36; b) ai differenziali economici di professionalita' di cui all'art. 19; c) agli assegni ad personam attribuiti nel caso di passaggio di area o di assegnazione a mansioni inferiori per inidoneita' psico-fisica, a seguito dell'applicazione dell'art. 23 (Disposizioni particolari sulla conservazione del trattamento economico in godimento) e dell'art. 37 (Norma sul personale trasferito alle Arpa). d) alla indennita' di coordinamento, gia' ad esaurimento, prevista dall'art. 21, commi 1 e 2, del CCNL del 21 maggio 2018; e) all'indennita' di qualificazione professionale di cui all'art. 99, comma 3, lettera c); f) alla indennita' professionale specifica di cui all'art. 108. 7. Eventuali residui del presente Fondo alimentano il Fondo premialita' e condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 103, comma 10.