(Allegato-art. 102)
                              Art. 102. 
 
 Fondo incarichi, progressioni economiche e indennita' professionali 
 
    1. A decorrere dall'annualita' 2023, e' istituito il nuovo «Fondo
incarichi,  progressioni  economiche  e  indennita'   professionali»,
costituito, in prima applicazione, con le risorse indicate  al  comma
2. 
    2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1 confluiscono,  in  un  unico
importo, nei valori consolidatisi nell'anno  2022,  come  certificati
dal collegio dei revisori, le seguenti risorse: 
      a)  risorse  del  precedente  Fondo  condizioni  di  lavoro   e
incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21 maggio 2018  destinate  alle
indennita' di incarico nonche' all'indennita' di coordinamento - gia'
ad esaurimento - di cui al capo II,  titolo  III  del  CCNL  comparto
Sanita' sottoscritto il 21 maggio 
      b)  risorse  del  precedente  Fondo  condizioni  di  lavoro   e
incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21  maggio  2018  destinate  ai
trattamenti accessori che cessano  di  essere  corrisposti  ai  sensi
dell'art. 32, comma 5, secondo alinea  (Trattamento  economico  degli
incarichi di funzione  del  personale  dell'area  dei  professionisti
della salute e dei funzionari)  a  seguito  della  trasposizione  dei
precedenti incarichi nel  nuovo  sistema  degli  incarichi  ai  sensi
dell'art. 36 (Trasposizione degli incarichi gia' assegnati nel  nuovo
sistema degli incarichi); 
      c)  risorse  del  precedente  Fondo  condizioni  di  lavoro   e
incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21 maggio 2018  destinate  alla
corresponsione  dell'indennita'  di  qualificazione  professionale  e
delle indennita' professionali specifiche; 
      d) risorse del precedente Fondo  premialita'  e  fasce  di  cui
all'art. 81 del CCNL 21 maggio 2018 a copertura dei differenziali  di
professionalita' attribuiti ai sensi dell'art. 99, comma  3,  lettera
b)  (Trattamento  economico  nell'ambito   del   nuovo   sistema   di
classificazione professionale) mediante  consolidamento  delle  fasce
retributive  gia'   maturate   dal   personale   al   momento   della
trasposizione al nuovo sistema di classificazione professionale; 
      e) risorse, gia' a carico  del  bilancio,  corrispondenti  alle
differenze  tabellari  tra  D  e  Ds,  a  ulteriore   copertura   dei
differenziali di professionalita' di cui alla lettera d). 
    3. L'importo di cui al comma 1 e' stabilmente incrementato: 
      a) degli importi annuali della  RIA  non  piu'  corrisposta  al
personale cessato dal servizio, a decorrere  dall'anno  successivo  a
quello di cessazione; 
      b) degli importi annuali delle risorse del Fondo premialita'  e
condizioni di lavoro  di  cui  all'art.  103  destinate  a  eventuali
trattamenti accessori che cessano  di  essere  corrisposti  ai  sensi
dell'art. 32, comma 5, secondo alinea  (Trattamento  economico  degli
incarichi di funzione  del  personale  dell'area  dei  professionisti
della salute e dei funzionari) a seguito dell'applicazione  del  capo
III del titolo III del presente CCNL; 
      c) delle  risorse  che  saranno  eventualmente  determinate  in
applicazione dell'articolo 39, commi 4, lettera b) e  8  del  CCNL  7
aprile 1999 (Fondo per  il  finanziamento  delle  fasce  retributive,
delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex  indennita'
di  qualificazione  professionale  e  dell'indennita'   professionale
specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate  a  livello
regionale di cui all'art. 7, comma 1,  lettera  b)  e  c)  (Confronto
regionale), evitandosi  a  tal  fine  ogni  duplicazione  di  risorse
rispetto a quanto destinato al  Fondo  premialita'  e  condizioni  di
lavoro ai sensi dell'art. 103, comma 3; 
      d) della riduzione del Fondo  premialita'  e  condizioni  e  di
lavoro operata ai sensi dell'art. 103, comma 12. 
    4. L'alimentazione del Fondo di cui al presente articolo  con  le
risorse di cui al comma 3 e del Fondo  premialita'  e  condizioni  di
lavoro con le risorse di cui all'art. 103, commi 3 e 5, deve comunque
avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23,  comma  2  del
decreto legislativo n. 75/2017,  tenendo  conto  di  quanto  previsto
dall'art. 11, comma 1 del decreto-legge n. 35/2019. 
    5.  Le  disponibilita'  del  presente  Fondo  sono  ulteriormente
incrementabili ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge n. 234 del
30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) e  con  la  decorrenza  ivi
indicata, di un importo, su base annua, non superiore a  euro  145,53
pro capite, applicato  alle  unita'  di  personale  destinatarie  del
presente CCNL in servizio al 31 dicembre 2018, a  valere  su  risorse
appositamente stanziate a carico dei bilanci delle  aziende  o  degli
enti. Le risorse  di  cui  al  presente  comma  sono  destinate  alla
remunerazione degli incarichi  di  cui  al  titolo  III  -  Capo  III
(Sistema degli incarichi). 
    6. Le  risorse  del  Fondo  di  cui  al  presente  articolo  sono
annualmente destinate: 
      a) alle indennita' correlate agli incarichi di  cui  al  titolo
III - Capo III garantendo comunque la copertura degli incarichi  gia'
attribuiti in fase di trasposizione al nuovo sistema degli incarichi,
secondo la disciplina di cui all'art. 36; 
      b)  ai  differenziali  economici  di  professionalita'  di  cui
all'art. 19; 
      c) agli assegni ad personam attribuiti nel caso di passaggio di
area  o  di  assegnazione  a  mansioni  inferiori   per   inidoneita'
psico-fisica, a seguito dell'applicazione dell'art. 23  (Disposizioni
particolari  sulla  conservazione  del   trattamento   economico   in
godimento) e dell'art. 37 (Norma sul personale trasferito alle Arpa). 
      d) alla  indennita'  di  coordinamento,  gia'  ad  esaurimento,
prevista dall'art. 21, commi 1 e 2, del CCNL del 21 maggio 2018; 
      e)  all'indennita'  di  qualificazione  professionale  di   cui
all'art. 99, comma 3, lettera c); 
      f) alla indennita' professionale specifica di cui all'art. 108. 
    7. Eventuali residui  del  presente  Fondo  alimentano  il  Fondo
premialita' e condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 103, comma 10.