Art. 103. Fondo premialita' e condizioni di lavoro 1. A decorrere dall'annualita' 2023, e' istituito il nuovo «Fondo premialita' e condizioni di lavoro», costituito, in prima applicazione, con le risorse indicate al comma 2. 2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1 confluiscono, in un unico importo, nei valori consolidatisi nell'anno 2022, come certificati dal collegio dei revisori, le seguenti risorse: a) risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennita' professionali), comma 2, lettere a), b), c); b) risorse del precedente Fondo premialita' e fasce al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennita' professionali), comma 2, lettera d). 3. L'importo di cui al comma 1 e' stabilmente incrementato delle risorse che saranno eventualmente determinate in applicazione dell'articolo 39, commi 4, lettera b) e 8 del CCNL 7 aprile 1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennita' di qualificazione professionale e dell'indennita' professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) e c) (Confronto regionale), evitandosi a tal fine ogni duplicazione di risorse rispetto a quanto destinato al Fondo incarichi, progressioni economiche e indennita' professionali ai sensi dell'art. 102, comma 3, lettera c). 4. Il presente Fondo e' ridotto delle risorse confluite nel Fondo incarichi, progressioni economiche e indennita' professionali ai sensi dell'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennita' professionali), comma 3, lettera b). 5. Il Fondo di cui al presente articolo puo' essere incrementato, con importi variabili di anno in anno: a) delle risorse non consolidate regionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 4, lettera b) e comma 5 del CCNL del 7 aprile 1999 (Fondo della produttivita' collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualita' delle prestazioni individuali) come modificato dall'art. 33, comma 1, del CCNL del 19 aprile 2004 (Risorse per la contrattazione integrativa), alle condizioni e con i vincoli ivi indicati, con destinazione alle finalita' di cui al comma 9 lettera c), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) (Confronto regionale); b) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge n. 449/1997; c) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'articolo 16, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98; d) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalita' del presente Fondo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all'articolo dall'art. 113, decreto legislativo n. 50/2016 e quelle di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 28 febbraio 1997; e) le risorse di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennita' professionali) comma 3, lettera a) relative all'anno di cessazione, calcolate in misura pari alle mensilita' residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilita', le frazioni di mese superiori a quindici giorni. 6. L'alimentazione del Fondo di cui al presente articolo con le risorse di cui ai commi 3 e 5 e del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennita' professionali con le risorse di cui all'art. 102, comma 3, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 11, comma 1 del decreto-legge n. 35/2019. 7. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, le disponibilita' del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili, a valere su risorse appositamente stanziate a carico dei bilanci delle aziende o degli enti, variabili, di un importo, su base annua, non superiore a euro 68,41 annui pro capite, applicati alle unita' di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31 dicembre 2018. 8. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 293 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con la decorrenza ivi indicata, le disponibilita' del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili sulla base del piano di riparto tra le aziende e gli enti effettuato a livello regionale, previo confronto di cui all'art. 7, comma 1, lettera g) (Confronto regionale), della quota delle predette risorse attribuita a ciascuna Regione, secondo le indicazioni dell'allegata tabella G. Le aziende e gli enti, garantiscono comunque, anche prima del suddetto riparto regionale, la copertura del valore attribuito a titolo di anticipazione dell'indennita' di pronto soccorso ai sensi dell'art. 107, comma 4 (Indennita' per l'operativita' in particolari UO/Servizi) e la conseguente integrazione delle risorse del presente fondo. 9. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente destinate a: a) compensi di lavoro straordinario di cui all'art. 47 (Lavoro straordinario); b) indennita' correlate alle condizioni di lavoro di cui al titolo X - Capo III con esclusione delle indennita' di cui agli articoli 104 (Indennita' di specificita' infermieristica) e 105 (Indennita' tutela del malato e promozione della salute); c) premi correlati alla performance organizzativa o individuale ai quali e' comunque destinato, in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, comma 5, lettera a) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), un importo non inferiore al 70% delle risorse destinate ai medesimi premi nell'anno 2022; d) misure di welfare integrativo in favore del personale secondo la disciplina di cui all'art. 89 (Welfare integrativo); e) trattamenti economici previsti da specifiche disposizioni di legge a valere esclusivamente sulle risorse di cui al comma 5, lettera d). 10. Alle risorse di cui al comma 8 sono altresi' sommate eventuali risorse residue, relative a precedenti annualita', del presente Fondo nonche' eventuali risorse residue del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennita' professionali relative all'anno in corso, con prioritaria destinazione alle voci di cui al comma 9, lettere a), b). 11. Ai trattamenti economici di cui al comma 9, lettere a), b), c) e' destinata la parte prevalente delle risorse di cui al comma 5, considerate al netto di quelle di cui alla lettera d); le stesse risorse sono inoltre destinate, per una quota pari ad almeno il 30%, a finanziare i premi correlati alla performance individuale. 12. In sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, le disponibilita' del presente Fondo destinate alla voce di cui al comma 9, lettera c) possono essere ridotte di una quota non superiore al 30% di quanto destinato nell'anno precedente alla medesima voce. La predetta riduzione e' computata in aumento del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennita' professionali ai sensi dell'art. 102, comma 3, lettera d).