(Allegato-art. 103)
                              Art. 103. 
 
              Fondo premialita' e condizioni di lavoro 
 
    1. A decorrere dall'annualita' 2023, e' istituito il nuovo «Fondo
premialita'  e  condizioni   di   lavoro»,   costituito,   in   prima
applicazione, con le risorse indicate al comma 2. 
    2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1 confluiscono,  in  un  unico
importo, nei valori consolidatisi nell'anno  2022,  come  certificati
dal collegio dei revisori, le seguenti risorse: 
      a)  risorse  del  precedente  Fondo  condizioni  di  lavoro   e
incarichi al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo  incarichi,
progressioni economiche e indennita' professionali), comma 2, lettere
a), b), c); 
      b) risorse del precedente Fondo premialita' e  fasce  al  netto
delle quote  di  cui  all'art.  102  (Fondo  incarichi,  progressioni
economiche e indennita' professionali), comma 2, lettera d). 
    3. L'importo di cui al comma 1 e' stabilmente incrementato  delle
risorse  che  saranno  eventualmente  determinate   in   applicazione
dell'articolo 39, commi 4, lettera b) e 8  del  CCNL  7  aprile  1999
(Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle  posizioni
organizzative,   del   valore   comune   delle   ex   indennita'   di
qualificazione   professionale   e   dell'indennita'    professionale
specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate  a  livello
regionale di cui all'art. 7, comma 1,  lettera  b)  e  c)  (Confronto
regionale), evitandosi  a  tal  fine  ogni  duplicazione  di  risorse
rispetto  a  quanto  destinato  al  Fondo   incarichi,   progressioni
economiche e indennita' professionali ai sensi dell'art.  102,  comma
3, lettera c). 
    4. Il presente Fondo e' ridotto delle risorse confluite nel Fondo
incarichi, progressioni  economiche  e  indennita'  professionali  ai
sensi dell'art.  102  (Fondo  incarichi,  progressioni  economiche  e
indennita' professionali), comma 3, lettera b). 
    5. Il Fondo di cui al presente articolo puo' essere incrementato,
con importi variabili di anno in anno: 
      a)  delle   risorse   non   consolidate   regionali   derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui  all'art.  38,  comma  4,
lettera b) e comma  5  del  CCNL  del  7  aprile  1999  (Fondo  della
produttivita' collettiva per il miglioramento dei servizi  e  per  il
premio della qualita' delle prestazioni individuali) come  modificato
dall'art. 33, comma 1, del CCNL del 19 aprile 2004  (Risorse  per  la
contrattazione integrativa), alle condizioni  e  con  i  vincoli  ivi
indicati, con destinazione alle finalita' di cui al comma  9  lettera
c), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale
ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) (Confronto regionale); 
      b) delle risorse derivanti dall'applicazione  dell'articolo  43
della legge n. 449/1997; 
      c)  della  quota  di  risparmi  conseguiti  e  certificati   in
attuazione dell'articolo 16, commi 4,  5  e  6  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98; 
      d)  delle  risorse  derivanti  da  disposizioni  di  legge  che
prevedano specifici trattamenti economici in  favore  del  personale,
coerenti con le finalita'  del  presente  Fondo,  tra  cui  a  titolo
esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all'articolo  dall'art.
113, decreto legislativo n. 50/2016 e quelle di cui  all'art.  8  del
decreto ministeriale 28 febbraio 1997; 
      e)  le  risorse  di  cui   all'art.   102   (Fondo   incarichi,
progressioni economiche e indennita' professionali) comma 3,  lettera
a) relative all'anno di cessazione, calcolate  in  misura  pari  alle
mensilita' residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre
ai ratei di tredicesima mensilita', le frazioni di mese  superiori  a
quindici giorni. 
    6. L'alimentazione del Fondo di cui al presente articolo  con  le
risorse di cui ai commi 3 e 5 e  del  Fondo  incarichi,  progressioni
economiche e indennita' professionali con le risorse di cui  all'art.
102, comma 3, deve comunque avvenire, complessivamente, nel  rispetto
dell'art. 23, comma 2 del decreto  legislativo  n.  75/2017,  tenendo
conto di quanto previsto dall'art. 11, comma 1 del  decreto-legge  n.
35/2019. 
    7. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604  della
legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio  2022),  con  la
decorrenza ivi indicata, le disponibilita' del  presente  Fondo  sono
ulteriormente  incrementabili,  a  valere  su  risorse  appositamente
stanziate a carico dei bilanci delle aziende o degli enti, variabili,
di un importo, su base annua, non superiore a euro  68,41  annui  pro
capite, applicati alle unita' di personale destinatarie del  presente
CCNL in servizio al 31 dicembre 2018. 
    8. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 293  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, con la decorrenza  ivi  indicata,  le
disponibilita' del presente Fondo sono  ulteriormente  incrementabili
sulla base del piano di riparto tra le aziende e gli enti  effettuato
a livello regionale, previo confronto di cui  all'art.  7,  comma  1,
lettera g) (Confronto regionale), della quota delle predette  risorse
attribuita a ciascuna Regione, secondo le  indicazioni  dell'allegata
tabella G. Le aziende e gli enti, garantiscono comunque, anche  prima
del suddetto riparto regionale, la copertura del valore attribuito  a
titolo di anticipazione dell'indennita' di pronto soccorso  ai  sensi
dell'art. 107, comma 4 (Indennita' per l'operativita' in  particolari
UO/Servizi) e la conseguente integrazione delle risorse del  presente
fondo. 
    9. Le  risorse  del  Fondo  di  cui  al  presente  articolo  sono
annualmente destinate a: 
      a) compensi di lavoro straordinario di cui all'art. 47  (Lavoro
straordinario); 
      b) indennita' correlate alle condizioni di  lavoro  di  cui  al
titolo X - Capo III con  esclusione  delle  indennita'  di  cui  agli
articoli 104  (Indennita'  di  specificita'  infermieristica)  e  105
(Indennita' tutela del malato e promozione della salute); 
      c) premi correlati alla performance organizzativa o individuale
ai quali e' comunque destinato, in sede di contrattazione integrativa
ai sensi dell'art. 9, comma 5, lettera a) (Contrattazione  collettiva
integrativa: soggetti e materie), un importo  non  inferiore  al  70%
delle risorse destinate ai medesimi premi nell'anno 2022; 
      d) misure  di  welfare  integrativo  in  favore  del  personale
secondo la disciplina di cui all'art. 89 (Welfare integrativo); 
      e) trattamenti economici previsti da specifiche disposizioni di
legge a valere esclusivamente  sulle  risorse  di  cui  al  comma  5,
lettera d). 
    10. Alle  risorse  di  cui  al  comma  8  sono  altresi'  sommate
eventuali risorse residue,  relative  a  precedenti  annualita',  del
presente Fondo nonche' eventuali risorse residue del Fondo incarichi,
progressioni economiche e indennita' professionali relative  all'anno
in corso, con prioritaria destinazione alle voci di cui al  comma  9,
lettere a), b). 
    11. Ai trattamenti economici di cui al comma 9, lettere  a),  b),
c) e' destinata la parte prevalente delle risorse di cui al comma  5,
considerate al netto di quelle di cui  alla  lettera  d);  le  stesse
risorse sono inoltre destinate, per una quota pari ad almeno il  30%,
a finanziare i premi correlati alla performance individuale. 
    12. In sede di contrattazione integrativa ai sensi  dell'art.  9,
le disponibilita' del presente Fondo destinate alla voce  di  cui  al
comma 9, lettera c) possono essere ridotte di una quota non superiore
al 30% di quanto destinato nell'anno precedente alla  medesima  voce.
La predetta riduzione e' computata in aumento  del  Fondo  incarichi,
progressioni economiche e indennita' professionali ai sensi dell'art.
102, comma 3, lettera d).