(Testo unico imposte sui redditi-art. 201)
                              ART. 201 
Esenzione dei proventi degli apicoltori ricadenti nei comuni montani. 
       (articolo 1, comma 511, legge 27 dicembre 2017, n. 205) 
 
1. Al fine di promuovere l'apicoltura quale strumento di tutela della
biodiversita' e dell'ecosistema e di integrazione  di  reddito  nelle
aree montane, i proventi dell'apicoltura condotta da  apicoltori  con
meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni  classificati  montani  non
concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche.