ART. 201
Esenzione dei proventi degli apicoltori ricadenti nei comuni montani.
(articolo 1, comma 511, legge 27 dicembre 2017, n. 205)
1. Al fine di promuovere l'apicoltura quale strumento di tutela della
biodiversita' e dell'ecosistema e di integrazione di reddito nelle
aree montane, i proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con
meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni classificati montani non
concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche.