ART. 202
Imposizione sostitutiva per i raccoglitori occasionali di prodotti
selvatici non legnosi
(articolo 1, commi 692, 693, 694, 695, legge 30 dicembre 2018, n.
145)
1. I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle
attivita' di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla
classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge la raccolta di piante
officinali spontanee come regolata dall'articolo 3 del testo unico di
cui al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, da parte delle
persone fisiche, sono assoggettati a un'imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative
addizionali.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' fissata in euro 100 ed
e' versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro
che sono in possesso del titolo di raccolta per uno, o piu' prodotti,
rilasciato dalla regione o altri enti subordinati. Sono esclusi dal
versamento dell'imposta coloro i quali effettuano la raccolta
esclusivamente per autoconsumo.
3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma
1, l'attivita' di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si
intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla
vendita del prodotto non superano il limite annuo di euro 7.000, che
non faranno cumulo con altri redditi della persona fisica.
4. La ritenuta di cui all'articolo 42 del testo unico in materia di
versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo
2025, n. 33, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno
versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 con riferimento
all'anno in cui la cessione del prodotto e' stata effettuata.