(Testo unico imposte sui redditi-art. 202)
                              ART. 202 
Imposizione sostitutiva per i raccoglitori  occasionali  di  prodotti
                        selvatici non legnosi 
(articolo 1, commi 692, 693, 694, 695, legge  30  dicembre  2018,  n.
                                145) 
 
1. I redditi derivati dallo svolgimento, in  via  occasionale,  delle
attivita' di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di  cui  alla
classe  ATECO  02.30,  a  cui  si  aggiunge  la  raccolta  di  piante
officinali spontanee come regolata dall'articolo 3 del testo unico di
cui al decreto legislativo 21 maggio 2018,  n.  75,  da  parte  delle
persone  fisiche,  sono   assoggettati   a   un'imposta   sostitutiva
dell'imposta  sul  reddito   delle   persone   fisiche   e   relative
addizionali. 
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' fissata in euro 100  ed
e' versata entro il 16 febbraio dell'anno di  riferimento  da  coloro
che sono in possesso del titolo di raccolta per uno, o piu' prodotti,
rilasciato dalla regione o altri enti subordinati. Sono  esclusi  dal
versamento  dell'imposta  coloro  i  quali  effettuano  la   raccolta
esclusivamente per autoconsumo. 
3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma
1, l'attivita' di raccolta  di  prodotti  selvatici  non  legnosi  si
intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti  dalla
vendita del prodotto non superano il limite annuo di euro 7.000,  che
non faranno cumulo con altri redditi della persona fisica. 
4. La ritenuta di cui all'articolo 42 del testo unico in  materia  di
versamenti e di riscossione di cui al decreto  legislativo  24  marzo
2025, n. 33, non si applica nei  confronti  dei  soggetti  che  hanno
versato l'imposta sostitutiva di  cui  al  comma  1  con  riferimento
all'anno in cui la cessione del prodotto e' stata effettuata.