ARTICOLO 2 I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti per decisione del consiglio di associazione: - quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra la Comunita' e la Slovenia, oppure - in seguito alle riduzioni derivanti da concessioni reciproche sui prodotti agricoli trasformati. Le riduzioni di cui al primo trattino sono calcolate sulla parte del dazio designata come componente agricola, che corrisponde ai prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, e vengono dedotte dai dazi applicati a tali prodotti agricoli trasformati di base.