(Protocollo N.3-art.2)
                             ARTICOLO 2 
I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere  ridotti  per
decisione del consiglio di associazione: 
- quando vengono ridotti i dazi applicati  ai  prodotti  agricoli  di
  base negli scambi tra la Comunita' e la Slovenia, oppure 
- in seguito alle riduzioni derivanti da concessioni  reciproche  sui
  prodotti agricoli trasformati. 
Le riduzioni di cui al primo trattino sono calcolate sulla parte  del
dazio designata come componente agricola, che corrisponde ai prodotti
agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei  prodotti
agricoli trasformati, e vengono dedotte dai  dazi  applicati  a  tali
prodotti agricoli trasformati di base.