(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 86)
                               Art. 86 
 
 
                     Procedimento di correzione 
 
    1. Ove  occorra  correggere  omissioni  o  errori  materiali,  la
domanda per la correzione deve essere  proposta  al  giudice  che  ha
emesso il provvedimento, il quale, se vi e' il consenso delle  parti,
dispone con decreto, in camera di consiglio, la correzione. 
    2. In caso di dissenso delle parti, sulla domanda  di  correzione
pronuncia il collegio con ordinanza in camera di consiglio. 
    3.  La  correzione  si  effettua  a  margine  o   in   calce   al
provvedimento originale, con indicazione del decreto o dell'ordinanza
che l'ha disposta.