(CODICE CIVILE-art. 151)
                              Art. 151. 
 
                  (Cause di separazione personale). 
 
  La separazione puo' essere  chiesta  per  causa  di  adulterio,  di
volontario abbandono, eccessi, sevizie, minacce o ingiurie gravi. 
 
  Non e' ammessa l'azione di separazione per adulterio del marito, se
non quando concorrono  circostanze  tali  che  il  fatto  costituisca
un'ingiuria grave alla moglie.