(CODICE CIVILE-art. 152)
                              Art. 152. 
 
                 (Separazione per condanna penale). 
 
  La separazione puo' essere anche chiesta contro il coniuge  che  e'
stato condannato alla pena dell'ergastolo o della reclusione  per  un
tempo  superiore  ai  cinque  anni,  ovvero   e'   stato   sottoposto
all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, tranne il caso in  cui
la condanna o l'interdizione e' anteriore  al  matrimonio  e  l'altro
coniuge ne e' consapevole.