Art. 152. (Separazione per condanna penale). La separazione puo' essere anche chiesta contro il coniuge che e' stato condannato alla pena dell'ergastolo o della reclusione per un tempo superiore ai cinque anni, ovvero e' stato sottoposto all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, tranne il caso in cui la condanna o l'interdizione e' anteriore al matrimonio e l'altro coniuge ne e' consapevole.