Art. 155.
(Provvedimenti riguardo ai figli).
Il tribunale che pronunzia la separazione dichiara quale dei
coniugi deve tenere presso di se' i figli e provvedere al loro
mantenimento, alla loro educazione e istruzione.
Se uno dei coniugi e' di razza non ariana, il tribunale dispone,
salvo gravi motivi, che i figli considerati di razza ariana siano
affidati al coniuge di razza ariana.
In ogni caso il tribunale puo' per gravi motivi ordinare che la
prole sia collocata in un istituto di educazione o presso una terza
persona.
Qualunque sia la persona a cui i figli sono affidati, il padre e la
madre conservano il diritto di vigilare la loro educazione.