(CODICE CIVILE-art. 156)
                              Art. 156. 
 
                    (Effetti della separazione). 
 
  Il coniuge, che non ha colpa nella separazione personale,  conserva
i diritti  inerenti  alla  sua  qualita'  di  coniuge  che  non  sono
incompatibili con lo stato di separazione. 
 
  Il  coniuge,  per  colpa  del  quale  e'   stata   pronunziata   la
separazione, non ha diritto che agli  alimenti.  Egli  incorre  nella
perdita di tutti gli utili che l'altro coniuge gli  ha  concessi  col
contratto  di  matrimonio,  anche  se  sono   stati   stipulati   con
reciprocita'. 
 
  Il  tribunale  puo'  altresi'  privarlo,  in  tutto  o  in   parte,
dell'usufrutto legale che ad esso spetti sui beni dei figli minori. 
 
  Se la sentenza di separazione e' pronunziata per colpa di ambedue i
coniugi, ciascuno di essi incorre nella perdita indicata nel  secondo
comma, e il tribunale, secondo le circostanze,  da'  le  disposizioni
opportune per l'usufrutto legale. 
 
  Il tribunale, secondo  le  circostanze,  puo'  anche  vietare  alla
moglie l'uso del cognome del marito.