(CODICE CIVILE-art. 157)
                              Art. 157. 
 
            (Cessazione degli effetti della separazione). 
 
  I coniugi possono di comune accordo far cessare gli  effetti  della
sentenza di separazione con un'espressa  dichiarazione  o  col  fatto
della   coabitazione,   senza   che   sia   necessario   l'intervento
dell'autorita' giudiziaria.