(Convenzione - art. 159)
                            Articolo 159 
                 Composizione, procedura e votazione 
   1. L'Assemblea e'  composta  da  tutti  i  membri  dell'Autorita'.
Ciascun membro ha un rappresentante nell'Assemblea, che  puo'  essere
accompagnato da supplenti e consulenti. 
   2. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria tutti gli anni  e
in sessione straordinaria ogni volta che ne decide  l'opportunita'  o
quando  e'  convocata  dal  Segretario  generale  su  richiesta   del
Consiglio o della maggioranza dei membri dell'Autorita'. 
   3.  Le  sessioni  dell'Assemblea,  a  meno  che  essa  non  decida
altrimenti, hanno luogo nella sede dell'Autorita'. 
   4. L'Assemblea adotta il proprio regolamento interno. All'apertura
di ogni sessione ordinaria l'Assemblea elegge il Presidente e  quanti
membri dell'ufficio di presidenza sono necessari. 
Essi restano in funzione fino all'elezione di un nuovo  Presidente  e
di altri funzionari nella successiva sessione ordinaria. 
   5.  Il  quorum  e'  costituito  dalla   maggioranza   dei   membri
dell'Assemblea. 
   6. Ogni membro dell'Assemblea ha diritto ad un voto. 
   7. Le  decisioni  su  questioni  di  procedura,  ivi  compresa  la
convocazione  di  una  sessione  straordinaria  dell'Assemblea,  sono
adottate a maggioranza dei membri presenti e votanti. 
   8. Le  decisioni  sulle  questioni  sostanziali  sono  adottate  a
maggioranza dei membri presenti e  votanti,  a  condizione  che  tale
maggioranza comprenda quella dei membri partecipanti  alla  sessione.
In caso di dubbio  sul  problema  di  sapere  se  si  tratta  di  una
questione di sostanza o meno, la questione dibattuta  e'  considerata
come tale, a meno che non venga  deciso  dall'Assemblea  diversamente
con  la  maggioranza  richiesta  per  le   decisioni   su   questioni
sostanziali. 
   9. Quando una questione sostanziale e' sul punto di  essere  messa
ai voti per la prima volta il Presidente puo',  e  deve  se  cio'  e'
richiesto da almeno un quinto dei membri dell'Assemblea, rinviare  la
decisione di ricorrere alla  votazione  su  detta  questione  per  un
periodo non superiore a cinque giorni feriali. Tale norma puo' essere
applicata  soltanto  una   volta   per   la   stessa   questione,   e
l'applicazione di detta norma non deve  comportare  il  rinvio  delle
questioni oltre la chiusura della sessione. 
   10. Quando il Presidente  viene  invitato  con  richiesta  scritta
inoltrata da almeno un quarto  dei  membri  dell'Autorita'  affinche'
l'Assemblea  chieda  un  parere  consultivo  sulla  conformita'  alla
presente Convenzione di una proposta sottopostale  in  merito  a  una
qualsiasi questione, l'Assemblea chiede  un  parere  consultivo  alla
Camera per la soluzione delle controversie relative ai  fondi  marini
del Tribunale Internazionale del diritto del mare. La votazione viene
differita fino a che la Camera non abbia espresso il proprio  parere.
Se tale parere non e' pervenuto  prima  dell'ultima  settimana  della
sessione  in  cui  e'  stato  richiesto,  l'Assemblea  decide  quando
riunirsi per votare sulla proposta rinviata.