(Convenzione - art. 160)
                            Articolo 160 
                          Poteri e funzioni 
   1. L'Assemblea, unico organo dell'Autorita' composto  da  tutti  i
suoi membri, e' considerata quale organo supremo di essa, davanti  al
quale gli altri organi principali sono responsabili,  cosi'  come  e'
espressamente previsto nella Convenzione. L'Assemblea,  conformemente
alle specifiche disposizioni della presente Convenzione, ha il potere
di stabilire le politiche generali in merito a qualsiasi  problema  o
materia che rientri nella competenza dell'Autorita'. 
   2. Inoltre, l'Assemblea ha i seguenti poteri e funzioni: 
   a) eleggere i membri del Consiglio conformemente all'articolo 161; 
   b) eleggere il Segretario generale fra i  candidati  proposti  dal
Consiglio; 
   c) eleggere, su indicazione del Consiglio, i membri del  Consiglio
di Amministrazione dell'Impresa e il Direttore generale di essa; 
   d) Costituire gli organi sussidiari che essa giudica necessari per
esercitare le proprie funzioni conformemente alla presente Parte. Per
quanto  concerne  la  composizione  di  tali  organi  sussidiari,  va
dovutamente  tenuto  conto  del  principio  della  equa  ripartizione
geografica,  degli  interessi  particolari  e  della  necessita'   di
assicurare a tali organi la partecipazione di  membri  qualificati  e
competenti nei problemi tecnici  specifici  di  cui  tali  organi  si
occupano; 
   e) fissare i contributi  dei  membri  al  bilancio  amministrativo
dell'Autorita'  secondo  percentuali  convenute,  basate  sul  metodo
utilizzato per il bilancio ordinario  delle  Nazioni  Unite,  fino  a
quando l'Autorita' disponga  di  proventi  sufficienti  derivanti  da
altre fonti per far fronte alle proprie spese amministrative; 
   f) i) esaminare e approvare su raccomandazione del  Consiglio,  le
norme, i regolamenti e le procedure concernenti la equa  suddivisione
dei profitti finanziari e di altri vantaggi economici derivanti dalle
attivita' condotte nell'Area, nonche' i pagamenti e le  contribuzioni
di cui all'articolo 82, tenendo particolarmente conto degli interessi
e delle necessita' degli Stati in via di sviluppo e  dei  popoli  che
non hanno conseguito una completa indipendenza o un altro  regime  di
autonomia.  Se  l'Assemblea  non  approva  le   raccomandazioni   del
Consiglio, essa le inoltra  nuovamente  al  Consiglio  perche'  possa
riesaminarle alla luce delle opinioni espresse dall'Assemblea; 
   ii) esaminare e approvare le norme, i regolamenti e  le  procedure
dell'Autorita', cosi' come qualsiasi emendamento a tali testi, che il
Consiglio  ha   adottato   in   via   provvisoria   in   applicazione
dell'articolo 162, 2, o), ii). Tali norme,  regolamenti  e  procedure
hanno per oggetto la prospezione, l'esplorazione  e  lo  sfruttamento
nell'Area,  la  gestione  finanziaria   dell'Autorita'   e   la   sua
amministrazione  interna  e,  su  segnalazione   del   Consiglio   di
amministrazione dell'Impresa, il trasferimento dei fondi dall'Impresa
all'Autorita'; 
   g) decidere circa l'equa ripartizione dei proventi  finanziari  ed
economici ricavati dalle attivita' condotte nell'Area da  effettuarsi
in modo compatibile  con  la  presente  Convenzione  e  le  norme,  i
regolamenti e le procedure dell'Autorita'; 
   h)  esaminare  e  approvare  il  progetto  di   bilancio   annuale
dell'Autorita' sottoposto dal Consiglio; 
   i) esaminare i rapporti periodici del Consiglio e  dell'Impresa  e
cosi' anche i rapporti speciali richiesti al Consiglio o a  qualsiasi
altro organo dell'Autorita'; 
   j) avviare studi e formulare raccomandazioni tendenti a promuovere
la cooperazione internazionale nel  campo  delle  attivita'  condotte
nell'Area e tendenti altresi' a incoraggiare il progressivo  sviluppo
del diritto internazionale in questo campo e la sua codificazione; 
   k) esaminare i problemi di carattere  generale  collegati  con  le
attivita' condotte nell'Area, che abbiano particolare  rilevanza  per
gli Stati in via di sviluppo cosi' come i problemi che si pongono per
gli Stati, a proposito delle attivita' nell'Area, in  relazione  alla
loro ubicazione geografica, particolarmente per gli  Stati  privi  di
litorale e per gli Stati geograficamente svantaggiati; 
   l) istituire, su raccomandazione del Consiglio e  sulla  base  del
parere fornito dalla  Commissione  di  Pianificazione  Economica,  un
sistema di compensazione od  altre  misure  di  assistenza  utili  ad
agevolare l'equilibrio economico come previsto dall'articolo 151, 10; 
   m) decidere  la  sospensione  dall'esercizio  dei  diritti  e  dei
privilegi  inerenti  alla  qualita'  di   membro,   in   applicazione
dell'articolo 185; 
   n) discutere su ogni problema o su qualsiasi argomento  rientrante
nella competenza  dell'Autorita'  e  decidere,  in  maniera  che  sia
compatibile con la ripartizione dei poteri e delle funzioni  fra  gli
organi dell'Autorita', quale di questi organi trattera'  un  problema
oppure un argomento il cui esame non  sia  gia'  stato  espressamente
attribuito alla competenza di uno di essi.