Art. 68 Imbarco e sbarco dei passeggeri 1 I battelli per passeggeri in servizio regolare di linea possono attraccare, per lo sbarco o l'imbarco dei passeggeri, soltanto ai pontili all'uopo autorizzati dalle competenti autorita'. 2 Il conduttore di un battello per passeggeri puo' permettere l'imbarco e lo sbarco soltanto dopo aver accertato che il battello sia stato ormeggiato in modo sicuro e che il transito dei viaggiatori sul pontile possa svolgersi senza pericolo. 3 I passeggeri possono utilizzare, per l'imbarco e lo sbarco, soltanto le entrate e le uscite, le banchine ed i pontili, gli accessi e le scale previsti a tale scopo.