(Regolamento- art. 68)
Art. 68 Imbarco e sbarco dei passeggeri 
1 I battelli per passeggeri in servizio  regolare  di  linea  possono
attraccare, per lo sbarco o l'imbarco  dei  passeggeri,  soltanto  ai
pontili all'uopo autorizzati dalle competenti autorita'. 
2 Il  conduttore  di  un  battello  per  passeggeri  puo'  permettere
l'imbarco e lo sbarco soltanto dopo aver accertato  che  il  battello
sia stato ormeggiato in modo sicuro e che il transito dei viaggiatori
sul pontile possa svolgersi senza pericolo. 
3 I  passeggeri  possono  utilizzare,  per  l'imbarco  e  lo  sbarco,
soltanto le entrate e le  uscite,  le  banchine  ed  i  pontili,  gli
accessi e le scale previsti a tale scopo.