(Regolamento- art. 69)
Art. 69 Incroci di  battelli  sprovvisti  di   radar   in   caso   di
                visibilita' ridotta 
1 In caso di visibilita' ridotta l'incrocio delle rotte dei  battelli
in servizio regolare di linea,  fatta  eccezione  per  i  servizi  di
traghetto o spola, deve essere effettuato  nei  porti  o  ai  pontili
d'approdo. A tale scopo le  imprese  di  navigazione  devono  fissare
preventivamente per ciascun periodo d'orario gli scali d'incrocio. 
2 Se, per circostanze eccezionali,  gli  incroci  non  possono  avere
luogo negli scali prefissati secondo il precedente  punto  si  devono
osservare le seguenti prescrizioni: 
a. quando il battello arriva in un punto dove, secondo l'orario, deve
   aver luogo un incrocio, usera' la massima precauzione,  diminuendo
   la velocita' e arrestando anche,  all'occorrenza,  ii  motore  per
   ascoltare; allorche' avra' riconosciuto  la  posizione  dell'altro
   battello, e  avra'  la  certezza  che  esso  passa  a  sufficiente
   distanza, dara' il segnale regolamentare di incrocio e riprendera'
   la velocita' normale. 
b. nel  dubbio  di  collisione,  i  battelli  dovranno  manovrare  in
   conseguenza e se necessario fermarsi e non rimettersi in  moto  se
   non dopo che il rischio di collisione sia passato.