Articolo 35 Decisioni 1. Nelle sedute del collegio con un numero pari di giudici, le decisioni del tribunale sono adottate a maggioranza dei membri del collegio. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 2. In caso di impedimento di un giudice di un collegio si puo' ricorrere al giudice di un altro collegio conformemente al regolamento di procedura. 3. Se il presente statuto prevede che la corte d'appello adotti una decisione in seduta plenaria, detta decisione e' valida solo se adottata da almeno 3/4 dei giudici costituenti la seduta plenaria. 4. Nelle decisioni del tribunale figurano i nomi dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione. 5. Le decisioni sono firmate dai giudici che hanno partecipato alla deliberazione e dal cancelliere per le decisioni della corte d'appello e dal cancelliere aggiunto per le decisioni del tribunale di primo grado. Esse sono lette in pubblica udienza.