Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci (CIM - Appendice B alla Convenzione) Articolo primo Campo d'applicazione §1 Le presenti Regole uniformi si applicano a qualsiasi contratto di trasporto ferroviario di merci a titolo oneroso, quando il luogo dell'assunzione in carico della merce ed il luogo previsto per la consegna sono situati in due diversi Stati membri, cio' a prescindere dalla sede e dalla nazionalita' delle parti nel contratto di trasporto. §2 Le presenti Regole uniformi si applicano altresi' ai contratti di trasporto ferroviario di merci a titolo oneroso, quando il luogo dell'assunzione in carico della merce ed il luogo previsto per la consegna sono situati in due Stati diversi, di cui uno almeno e' Stato membro, e quando le parti del contratto concordano che il contratto e' sottoposto a tali Regole uniformi. §3 Quando un trasporto internazionale oggetto di un contratto unico include, a titolo di complemento del trasporto transfrontaliero ferroviario un trasporto su strada o su una via navigabile interna nel traffico interno di uno Stato membro, si applicano le presenti Regole uniformi. §4 Quando un trasporto internazionale oggetto di un contratto unico include a titolo di complemento del trasporto ferroviario, un trasporto marittimo o un trasporto transfrontaliero su una via navigabile interna, le presenti Regole uniformi si applicano se il trasporto marittimo o il trasporto su via navigabile interna e' effettuato su linee iscritte nella lista delle linee di cui all'articolo 24 § 1 della Convenzione. § 5 Le presenti Regole uniformi non si applicano ai trasporti effettuati fra stazioni situate sul territorio di Stati limitrofi, quando l'infrastruttura di queste stazioni e' gestita da uno o piu' gestori d'infrastrutture dipendenti da uno solo di questi Stati. § 6 Ogni Stato che sia Parte di una convenzione relativa al trasporto internazionale ferroviario diretto di merci, di natura comparabile alle presenti Regole uniformi puo', quando presenta una domanda di adesione alla Convenzione, dichiarare che applichera' tali Regole uniformi ai soli trasporti effettuati su una parte dell'infrastruttura ferroviaria ubicata sul suo territorio. Questa parte dell'infrastruttura ferroviaria deve essere definita con precisione ed essere collegata all'infrastruttura ferroviaria di uno Stato membro. Quando uno Stato ha reso la dichiarazione sopra menzionata, dette Regole uniformi si applicano solo a condizione che: a) il luogo dell'assunzione in carico della merce o il luogo per la riconsegna nonche' l'itinerario previsti nel contratto di trasporto, siano situati sull'infrastruttura designata; o b) l'infrastruttura designata colleghi l'infrastruttura di due Stati membri e sia stata prevista nel contratto di trasporto in quanto itinerario per un trasporto in transito. § 7 Lo Stato che ha reso una dichiarazione secondo il § 6, puo' rinunciarvi in qualsiasi momento informandone il depositario. Tale rinuncia ha effetto un mese dopo la data nella quale il depositario ne avvisa gli Stati membri. La dichiarazione diviene priva di effetto quando la convenzione di cui al § 6, prima frase, cessa di essere in vigore per questo Stato.