(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 1)
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto  internazionale
                      per ferrovia delle merci 
 
                (CIM - Appendice B alla Convenzione) 
 
 
                           Articolo primo 
 
                        Campo d'applicazione 
 
  §1 Le presenti Regole uniformi si applicano a  qualsiasi  contratto
di trasporto ferroviario di merci a titolo oneroso, quando  il  luogo
dell'assunzione in carico della merce ed il  luogo  previsto  per  la
consegna sono situati in due diversi Stati membri, cio' a prescindere
dalla  sede  e  dalla  nazionalita'  delle  parti  nel  contratto  di
trasporto. 
  §2 Le presenti Regole uniformi si applicano altresi'  ai  contratti
di trasporto ferroviario di merci a titolo oneroso, quando  il  luogo
dell'assunzione in carico della merce ed il  luogo  previsto  per  la
consegna sono situati in due Stati diversi,  di  cui  uno  almeno  e'
Stato membro, e quando le  parti  del  contratto  concordano  che  il
contratto e' sottoposto a tali Regole uniformi. 
  §3 Quando un trasporto internazionale oggetto di un contratto unico
include, a  titolo  di  complemento  del  trasporto  transfrontaliero
ferroviario un trasporto su strada o su una  via  navigabile  interna
nel traffico interno di uno Stato membro, si  applicano  le  presenti
Regole uniformi. 
  §4 Quando un trasporto internazionale oggetto di un contratto unico
include  a  titolo  di  complemento  del  trasporto  ferroviario,  un
trasporto marittimo  o  un  trasporto  transfrontaliero  su  una  via
navigabile interna, le presenti Regole uniformi si  applicano  se  il
trasporto marittimo o il  trasporto  su  via  navigabile  interna  e'
effettuato  su  linee  iscritte  nella  lista  delle  linee  di   cui
all'articolo 24 § 1 della Convenzione. 
  § 5 Le presenti Regole  uniformi  non  si  applicano  ai  trasporti
effettuati fra stazioni situate sul territorio  di  Stati  limitrofi,
quando l'infrastruttura di queste stazioni e' gestita da uno  o  piu'
gestori d'infrastrutture dipendenti da uno solo di questi Stati. 
  § 6 Ogni Stato  che  sia  Parte  di  una  convenzione  relativa  al
trasporto internazionale ferroviario  diretto  di  merci,  di  natura
comparabile alle presenti Regole uniformi puo', quando  presenta  una
domanda di adesione alla Convenzione, dichiarare che applichera' tali
Regole  uniformi  ai  soli  trasporti   effettuati   su   una   parte
dell'infrastruttura ferroviaria ubicata sul  suo  territorio.  Questa
parte  dell'infrastruttura  ferroviaria  deve  essere  definita   con
precisione ed essere collegata all'infrastruttura ferroviaria di  uno
Stato membro.  Quando  uno  Stato  ha  reso  la  dichiarazione  sopra
menzionata, dette Regole uniformi si applicano solo a condizione che: 
    a) il luogo dell'assunzione in carico della merce o il luogo  per
la  riconsegna  nonche'  l'itinerario  previsti  nel   contratto   di
trasporto, siano situati sull'infrastruttura designata; o 
    b) l'infrastruttura designata colleghi  l'infrastruttura  di  due
Stati membri e sia stata  prevista  nel  contratto  di  trasporto  in
quanto itinerario per un trasporto in transito. 
  § 7 Lo Stato che ha reso una dichiarazione secondo  il  §  6,  puo'
rinunciarvi in qualsiasi momento informandone  il  depositario.  Tale
rinuncia ha effetto un mese dopo la data nella quale  il  depositario
ne avvisa gli Stati membri. La dichiarazione diviene priva di effetto
quando la convenzione di cui al § 6, prima frase, cessa di essere  in
vigore per questo Stato.