(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 3)
                             Articolo 3 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini delle presenti Regole uniformi, il termine: 
    a) «trasportatore » indica il trasportatore contrattuale  con  il
quale lo speditore ha concluso il contratto di trasporto in virtu' di
tali Regole uniformi, oppure un trasportatore successivo, il quale e'
responsabile in base a questo contratto, 
    b) « trasportatore sostituto» indica un trasportatore che non  ha
concluso il contratto di trasporto con lo speditore, ma al  quale  il
trasportatore di cui alla lettera a) ha affidato in tutto o in  parte
l'esecuzione del trasporto ferroviario, 
    c) « Condizioni generali di trasporto» indica le  condizioni  del
trasportatore sotto  forma  di  condizioni  generali,  o  di  tariffe
legalmente in vigore in ciascuno Stato membro e  che  sono  divenute,
con la stipula  del  contratto  di  trasporto,  parte  integrante  di
quest'ultimo; 
    d) « unita' di trasporto intermodale » indica i  contenitori,  le
casse mobili,  i  semi-rimorchi  o  altre  unita'  di  carico  simili
utilizzate nel trasporto intermodale.