(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 4)
                             Articolo 4 
 
                               Deroghe 
 
  §1 Gli  Stati  membri  possono  concludere  accordi  che  prevedono
deroghe alle presenti Regole  uniformi  per  i  trasporti  effettuati
esclusivamente fra due stazioni ferroviarie situate da  una  parte  e
dall'altra della frontiera,  quando  non  vi  sia  un'altra  stazione
intermedia. 
  §2 Per i trasporti effettuati fra due Stati membri  che  transitano
attraverso uno  Stato  non  membro,  gli  Stati  interessati  possono
concludere accordi in deroga alle presenti Regole uniformi. 
  §3 Gli accordi di cui ai §§ 1 e 2, come anche la  loro  entrata  in
vigore sono  comunicati  all'Organizzazione  intergovernativa  per  i
trasporti   internazionali   ferroviari.   Il   Segretario   generale
dell'Organizzazione  ne  informa  gli  Stati  Membri  e  le   imprese
interessate.