Art. 290. 
 
  Gli interruttori elettrici e simili devono soddisfare alle seguenti
condizioni: 
    a) raggiungere le posizioni definitive di aperto e  chiuso  senza
arresto di posizione intermedia; 
    b) interrompere la corrente massima per la quale  sono  previsti,
senza dar luogo ad arco permanente, ne' a corto circuito  o  messa  a
terra dell'impianto; 
    c) operare con  azione  simultanea  su  tutti  i  conduttori  del
circuito controllato, esclusi gli eventuali  conduttori  di  messa  a
terra ed eventualmente il neutro. 
  E' fatta eccezione per  gli  interruttori  ad  apertura  cosiddetta
"fase per fase" al servizio  degli  impianti  di  trasmissione  e  di
distribuzione di energia elettrica; 
    d) essere costruiti o protetti, quando non  siano  installati  in
centrali o cabine  elettriche  chiuse  e  fermo  restando  quanto  e'
disposto  dall'ultimo  comma  dell'art.  287,  in  modo  da   rendere
impossibili contatti accidentali con le  parti  in  tensione,  quando
questa e' superiore a 25 Volta verso terra  se  alternata,  ed  a  50
Volta verso terra se continua; 
    e) essere costruiti  ed  installati  in  modo  da  assicurare  la
stabilita' della posizione di apertura e chiusura; 
    f) portare chiaramente, se di tipo richiuso,  le  indicazioni  di
distacco  e  di  inserimento.  E'  fatta  eccezione  per  i   piccoli
interruttori e simili sino a 6 Ampere.