Art. 290.
Gli interruttori elettrici e simili devono soddisfare alle seguenti
condizioni:
a) raggiungere le posizioni definitive di aperto e chiuso senza
arresto di posizione intermedia;
b) interrompere la corrente massima per la quale sono previsti,
senza dar luogo ad arco permanente, ne' a corto circuito o messa a
terra dell'impianto;
c) operare con azione simultanea su tutti i conduttori del
circuito controllato, esclusi gli eventuali conduttori di messa a
terra ed eventualmente il neutro.
E' fatta eccezione per gli interruttori ad apertura cosiddetta
"fase per fase" al servizio degli impianti di trasmissione e di
distribuzione di energia elettrica;
d) essere costruiti o protetti, quando non siano installati in
centrali o cabine elettriche chiuse e fermo restando quanto e'
disposto dall'ultimo comma dell'art. 287, in modo da rendere
impossibili contatti accidentali con le parti in tensione, quando
questa e' superiore a 25 Volta verso terra se alternata, ed a 50
Volta verso terra se continua;
e) essere costruiti ed installati in modo da assicurare la
stabilita' della posizione di apertura e chiusura;
f) portare chiaramente, se di tipo richiuso, le indicazioni di
distacco e di inserimento. E' fatta eccezione per i piccoli
interruttori e simili sino a 6 Ampere.