Art. 290. Gli interruttori elettrici e simili devono soddisfare alle seguenti condizioni: a) raggiungere le posizioni definitive di aperto e chiuso senza arresto di posizione intermedia; b) interrompere la corrente massima per la quale sono previsti, senza dar luogo ad arco permanente, ne' a corto circuito o messa a terra dell'impianto; c) operare con azione simultanea su tutti i conduttori del circuito controllato, esclusi gli eventuali conduttori di messa a terra ed eventualmente il neutro. E' fatta eccezione per gli interruttori ad apertura cosiddetta "fase per fase" al servizio degli impianti di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica; d) essere costruiti o protetti, quando non siano installati in centrali o cabine elettriche chiuse e fermo restando quanto e' disposto dall'ultimo comma dell'art. 287, in modo da rendere impossibili contatti accidentali con le parti in tensione, quando questa e' superiore a 25 Volta verso terra se alternata, ed a 50 Volta verso terra se continua; e) essere costruiti ed installati in modo da assicurare la stabilita' della posizione di apertura e chiusura; f) portare chiaramente, se di tipo richiuso, le indicazioni di distacco e di inserimento. E' fatta eccezione per i piccoli interruttori e simili sino a 6 Ampere.