(CODICE CIVILE-art. 1846)
                             Art. 1846. 
 
             (Disponibilita' delle cose date in pegno). 
 
  Nell'anticipazione bancaria su pegno di titoli o di merci, la banca
non puo' disporre delle cose ricevute in pegno, se ha  rilasciato  un
documento nel  quale  le  cose  stesse  sono  individuate.  Il  patto
contrario deve essere provato per iscritto.