(CODICE CIVILE-art. 1847)
                             Art. 1847. 
 
                    (Assicurazione delle merci). 
 
  La banca deve provvedere per conto del contraente all'assicurazione
delle  merci  date  in  pegno,  se,  per  la  natura,  il  valore   o
l'ubicazione di esse, l'assicurazione risponde alle cautele d'uso.