(CODICE CIVILE-art. 1848)
                             Art. 1848. 
 
                        (Spese di custodia). 
 
  La banca, oltre al corrispettivo dovutole, ha diritto  al  rimborso
delle spese occorse per la custodia delle merci e dei  titoli,  salvo
che ne abbia acquistato la disponibilita'.