(CODICE CIVILE-art. 1849)
                             Art. 1849. 
 
                 (Ritiro dei titoli o delle merci). 
 
  Il contraente, anche  prima  della  scadenza  del  contratto,  puo'
ritirare in parte i titoli o le merci dati in pegno, previo  rimborso
proporzionale delle somme anticipate e delle  altre  somme  spettanti
alla banca secondo la disposizione  dell'articolo  precedente,  salvo
che il credito residuo risulti insufficientemente garantito.