(CODICE CIVILE-art. 1850)
                             Art. 1850. 
 
                    (Diminuzione della garanzia). 
 
  Se il valore della garanzia diminuisce almeno di un decimo rispetto
a quello che era al tempo del contratto, la banca  puo'  chiedere  al
debitore un supplemento di garanzia nei termini d'uso, con la diffida
che, in mancanza, si procedera' alla vendita dei titoli o delle merci
dati in pegno. Se il debitore non ottempera alla richiesta, la  banca
puo' procedere alla vendita  a  norma  del  secondo  e  quarto  comma
dell'art. 2797. 
 
  La  banca  ha  diritto  al  rimborso  immediato  del  residuo   non
soddisfatto col ricavato della vendita.