Art. 474. 
 
  Nei cantieri, per i quali sia  prescritto  l'impiego  di  esplosivi
antigrisutosi, l'accensione delle mine deve  avvenire  elettricamente
con l'impiego di detonatori istantanei o ritardati  al  millesimo  di
secondo. In questo ultimo caso non e' consentito sopprimere  piu'  di
un ritardo per volta e il numero dei ritardi impiegati deve essere il
piu'  basso  possibile.  Tra  due  colpi  suscettibili  di  reciproca
influenza non deve intercorrere un ritardo superiore a tre intervalli
di tempo. 
  Il brillamento delle mine deve essere effettuato esclusivamente con
esploditore di tipo antideflagrante il cui impulso  di  corrente  non
deve avere durata superiore ad un centesimo di secondo.