Art. 474. Nei cantieri, per i quali sia prescritto l'impiego di esplosivi antigrisutosi, l'accensione delle mine deve avvenire elettricamente con l'impiego di detonatori istantanei o ritardati al millesimo di secondo. In questo ultimo caso non e' consentito sopprimere piu' di un ritardo per volta e il numero dei ritardi impiegati deve essere il piu' basso possibile. Tra due colpi suscettibili di reciproca influenza non deve intercorrere un ritardo superiore a tre intervalli di tempo. Il brillamento delle mine deve essere effettuato esclusivamente con esploditore di tipo antideflagrante il cui impulso di corrente non deve avere durata superiore ad un centesimo di secondo.