(CODICE CIVILE-art. 1852)
                             Art. 1852. 
 
              (Disposizione da parte del correntista). 
 
  Qualora il deposito,  l'apertura  di  credito  o  altre  operazioni
bancarie siano  regolate  in  conto  corrente,  il  correntista  puo'
disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a  suo  credito,
salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.