(CODICE CIVILE-art. 1853)
                             Art. 1853. 
 
     (Compensazione tra i saldi di piu' rapporti o piu' conti). 
 
  Se tra la banca e il correntista  esistono  piu'  rapporti  o  piu'
conti, ancorche' in monete differenti, i saldi attivi  e  passivi  si
compensano reciprocamente, salvo patto contrario.