(CODICE CIVILE-art. 1855)
                             Art. 1855. 
 
                 (Operazione a tempo indeterminato). 
 
  Se  l'operazione  regolata   in   conto   corrente   e'   a   tempo
indeterminato, ciascuna delle  parti  puo'  recedere  dal  contratto,
dandone preavviso nel termine stabilito dagli  usi  o,  in  mancanza,
entro quindici giorni.