(CODICE CIVILE-art. 1856)
                             Art. 1856. 
 
                      (Esecuzione d'incarichi). 
 
  La banca risponde secondo le regole del  mandato  per  l'esecuzione
d'incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente. 
 
  Se l'incarico deve  eseguirsi  su  una  piazza  dove  non  esistono
filiali della banca, questa puo' incaricare dell'esecuzione  un'altra
banca o un suo corrispondente.