Art. 1856.
(Esecuzione d'incarichi).
La banca risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione
d'incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.
Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono
filiali della banca, questa puo' incaricare dell'esecuzione un'altra
banca o un suo corrispondente.