Art. 293. 
 
  Nei circuiti ad alta tensione delle officine e  cabine  elettriche,
la continuita'  metallica  di  tutti  i  conduttori  che  fanno  capo
all'officina o cabina, esclusi i  conduttori  di  terra,  deve  poter
essere interrotta in modo evidente in corrispondenza  agli  arrivi  o
partenze dei conduttori stessi mediante l'uso di separatori. 
  I Separatori devono inoltre essere  installati  per  consentire  la
messa fuori circuito di macchinario ed apparecchiature. 
  In  modo  particolare  gli  interruttori  devono  potersi   isolare
mediante separatori posti a monte o a valle, o da entrambe le parti e
visibili da un luogo di facile accesso. 
  Per gli interruttori muniti di dispositivi di innesto e  disinnesto
nel  circuito,   azionabili   ad   interruttore   disinserito,   tali
dispositivi tengono luogo del separatore, purche' ne  sia  palese  la
avvenuta manovra.