Art. 294. 
 
  I separatori devono essere costruiti e disposti in modo da  potersi
manovrare  agevolmente  senza  pericolo  mediante   adatto   fioretto
isolante o coniando meccanico. 
  I separatori devono essere: 
    a) installati, per quanto tecnicamente possibile, in modo  che  i
coltelli non siano in tensione a separatore aperto; 
    b) costruiti ed installati in modo che non possano  chiudersi  ed
aprirsi casualmente da loro stessi. 
  Quando in relazione alle caratteristiche dell'impianto sia ritenuto
necessario, i separatori devono essere di tipo a  comando  simultaneo
per tutte le fasi del circuito.