Art. 294. I separatori devono essere costruiti e disposti in modo da potersi manovrare agevolmente senza pericolo mediante adatto fioretto isolante o coniando meccanico. I separatori devono essere: a) installati, per quanto tecnicamente possibile, in modo che i coltelli non siano in tensione a separatore aperto; b) costruiti ed installati in modo che non possano chiudersi ed aprirsi casualmente da loro stessi. Quando in relazione alle caratteristiche dell'impianto sia ritenuto necessario, i separatori devono essere di tipo a comando simultaneo per tutte le fasi del circuito.