Art. 294.
I separatori devono essere costruiti e disposti in modo da potersi
manovrare agevolmente senza pericolo mediante adatto fioretto
isolante o coniando meccanico.
I separatori devono essere:
a) installati, per quanto tecnicamente possibile, in modo che i
coltelli non siano in tensione a separatore aperto;
b) costruiti ed installati in modo che non possano chiudersi ed
aprirsi casualmente da loro stessi.
Quando in relazione alle caratteristiche dell'impianto sia ritenuto
necessario, i separatori devono essere di tipo a comando simultaneo
per tutte le fasi del circuito.