Art. 475. Immediata mente prima di procedere al caricamento dei fori di mina, i preposti al tiro devono ispezionare accuratamente il cantiere esaminando pure le eventuali cavita' in corona, al fine di accertarsi che non vi sia raccolto grisu', rilevabile con la lampada di sicurezza, a fiamma o con indicatore a lettura diretta, in proporzione superiore all'uno per cento. Qualora la percentuale di grisu' superi in un cantiere il limite predetto, e' vietato procedere allo sparo delle mine nello stesso cantiere ed in quelli che si trovano in serie nello stesso di ventilazione a valle del cantiere predetto. Del fatto deve essere dato subito avviso al fuochino. Il caricamento e brillamento delle mine puo' essere in tal caso eseguito soltanto quando gli accumuli di grisu' a tenori superiori all'uno per cento risultino eliminati.