Art. 475. 
 
  Immediata mente prima di procedere al caricamento dei fori di mina,
i preposti al  tiro  devono  ispezionare  accuratamente  il  cantiere
esaminando pure le eventuali cavita' in corona, al fine di accertarsi
che non  vi  sia  raccolto  grisu',  rilevabile  con  la  lampada  di
sicurezza,  a  fiamma  o  con  indicatore  a  lettura   diretta,   in
proporzione superiore all'uno per cento. 
  Qualora la percentuale di grisu' superi in un  cantiere  il  limite
predetto, e' vietato procedere allo sparo  delle  mine  nello  stesso
cantiere ed in quelli  che  si  trovano  in  serie  nello  stesso  di
ventilazione a valle del cantiere predetto.  Del  fatto  deve  essere
dato subito avviso al fuochino. 
  Il caricamento e brillamento delle mine puo'  essere  in  tal  caso
eseguito soltanto quando gli accumuli di grisu'  a  tenori  superiori
all'uno per cento risultino eliminati.