(CODICE CIVILE-art. 1859)
                             Art. 1859. 
 
                        (Sconto di cambiali). 
 
  Se lo sconto avviene mediante  girata  di  cambiale  o  di  assegno
bancario, la banca, nel caso di mancato pagamento, oltre  ai  diritti
derivanti dal titolo, ha anche il  diritto  alla  restituzione  della
somma anticipata. 
 
  Sono salve le norme delle leggi  speciali  relative  alla  cessione
della provvista nello sconto di tratte  non  accettate  o  munite  di
clausole «senza accettazione».