Art. 477. 
 
  Nelle miniere a sviluppo istantaneo  di  grisu',  l'ingegnere  capo
puo' autorizzare o imporre per i tiri  di  scuotimento  l'impiego  di
esplosivi diversi da quelli classificati antigrisutosi. 
  Nelle stesse miniere in ogni caso il  brillamento  elettrico  delle
mine deve essere  fatto  tra  un  turno  e  l'altro,  in  assenza  di
personale e, di norma, dall'esterno. 
  E' ammesso tuttavia effettuare il brillamento dall'interno, purche'
i  fuochini  possano  ripararsi  in  camere  di  rifugio  solidamente
rivestite, ubicate nelle vie principali di entrata d'aria,  collegate
telefonicamente con la superficie, dotate di robuste porte di ferro a
tenuta, provviste di mezzi di respirazione idonei ad  assicurare  una
lunga permanenza del personale in esso rifugiato. 
  Dopo ogni tiro deve  trascorrere  mezz'ora  prima  che  gli  operai
ritornino al fronte di lavoro.