(CODICE CIVILE-art. 1862)
                             Art. 1862. 
 
                        (Norme applicabili). 
 
  L'alienazione dell'immobile, se fatta a titolo oneroso, e' soggetta
alle norme stabilite per la vendita. 
 
  L'alienazione o la cessione fatta a  titolo  gratuito  e'  soggetta
alle norme stabilite per la donazione.