(CODICE CIVILE-art. 1866)
                             Art. 1866. 
 
                      (Esercizio del riscatto). 
 
  Il riscatto della rendita semplice e  della  rendita  fondiaria  si
effettua  mediante  il  pagamento  della  somma  che  risulta   dalla
capitalizzazione  della  rendita  annua  sulla  base   dell'interesse
legale. 
 
  Le modalita' del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali.