(CODICE CIVILE-art. 1867)
                             Art. 1867. 
 
                         (Riscatto forzoso). 
 
  Il debitore di  una  rendita  perpetua  puo'  essere  costretto  al
riscatto: 
    1) se e' in mora nel pagamento di due annualita' di rendita; 
    2) se non ha dato  al  creditore  le  garanzie  promesse,  o  se,
venendo a mancare quelle gia'  date,  non  ne  sostituisce  altre  di
uguale sicurezza; 
    3) se, per effetto di alienazione o di divisione, il fondo su cui
e' garantita la rendita e' diviso fra piu' di tre persone.