(CODICE CIVILE-art. 1869)
                             Art. 1869. 
 
                    (Altre prestazioni perpetue). 
 
  Le disposizioni degli articoli 1864, 1865, 1866,  1867  e  1868  si
applicano a  ogni  altra  annua  prestazione  perpetua  costituita  a
qualsiasi titolo, anche per atto di ultima volonta'.