(CODICE CIVILE-art. 1870)
                             Art. 1870. 
 
                           (Ricognizione). 
 
  Il debitore della rendita o di ogni  altra  prestazione  annua  che
debba o possa durare oltre i dieci anni deve fornire a proprie  spese
al titolare, se questi lo richiede,  un  nuovo  documento,  trascorsi
nove anni dalla data del precedente.